Sentenza 103/1982 (ECLI:IT:COST:1982:103)
Massima numero 9700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9698  9699


Titolo
SENT. 103/82 C. - REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE" (ART. 27 L. N. 87/53) DELL'ART. 186, SECONDO COMMA, C.P.M.P.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per illegittimita` conseguenziale ex art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e` un ufficiale". E' infatti evidente come, nel quadro normativo che risulta dalle altre illegittimita` costituzionali dichiarate in tema di insubordinazione, non puo` trovare posto una disposizione, che, come il suindicato art. 186, comma secondo, fissa la misura della pena in base a un criterio attualmente privo di giustificazione (consegue la estensione anche a tale fattispecie di insubordinazione delle sanzioni previste dalla legge penale comune). (Illegittimita` costituzionale dell'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., dichiarata dalla Corte ai sensi dell'art. 27 L. n. 87 del 1953). Cfr. sent. n.26 del 1979

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte