Sentenza 104/1982 (ECLI:IT:COST:1982:104)
Massima numero 11614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11615  11616


Titolo
SENT. 104/82 A. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIBILITA` DELL'UBRIACHEZZA DOPO L'ABROGAZIONE DELL'ART. 729 C.P. (ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
L'esistenza di numerose differenze - alcune risalenti addietro ed altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si puo` far leva sull'abrogazione dell'art. 729 c.p. per ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p.. Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarita`, per giunta aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti. (Non fondatezza della questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte