Sentenza 104/1982 (ECLI:IT:COST:1982:104)
Massima numero 11615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11614  11616


Titolo
SENT. 104/82 B. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA E MANCANZA DI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte