Sentenza 104/1982 (ECLI:IT:COST:1982:104)
Massima numero 11616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11614  11615


Titolo
SENT. 104/82 C. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA IN RELAZIONE ALL'INIDONEITA` DELLA CARCERAZIONE ALLA RIEDUCAZIONE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte