Ordinanza 105/1982 (ECLI:IT:COST:1982:105)
Massima numero 12759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/82. MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 5, TERZO COMMA - POTERE RICONOSCIUTO AL GIUDICE DI PRESCRIVERE AL SORVEGLIATO SPECIALE DI NON ASSOCIARSI ABITUALMENTE A PERSONE CHE HANNO SUBITO CONDANNE E SONO SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 17 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost. Invero, il disposto dell'art. 5 terzo comma L. 1423/1956 per il quale il Tribunale nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza deve tra l'altro, prescrivere di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" e' ispirato alla direttiva fondamentale dell'attivita' di prevenzione, ovvero tener lontano l'individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo", e si uniforma nel suo contenuto ad un rigoroso criterio di necessita'. Peraltro la previsione dell'art. 5 cit., integrando gli estremi di un reato a condotta plurima, richiede per la sua sussistenza una frequenza od abitualita' di incontri, contatti o rapporti restando cosi' esclusi dalla fattispecie incriminatrice la riunione o l'accompagnamento occasionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte