Ordinanza 107/1982 (ECLI:IT:COST:1982:107)
Massima numero 14542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 107/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLI RELATIVI AL CONTENUTO ED ALLE FINALITA' DELLA PENA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U.delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. A prescindere infatti che tale questione e' stata gia' dichiarata non fondata e piu' volte manifestamente infondata, v'e' da considerare che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale, tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioe', che questo ecceda di 10, di 20, di 30 e di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 169 e 195/1980; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981; 4 e 147/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte