Sentenza 108/1982 (ECLI:IT:COST:1982:108)
Massima numero 11617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/05/1982; Decisione del
21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 108/82. ARMI - POTERE DI ESCLUDERE L'ATTITUDINE A RECARE OFFESA ALLA PERSONA - PARERE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 25, SECONDO COMMA, 70 E 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 108/82. ARMI - POTERE DI ESCLUDERE L'ATTITUDINE A RECARE OFFESA ALLA PERSONA - PARERE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 25, SECONDO COMMA, 70 E 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, correttamente interpretato, porta ad escludere che il giudice penale sia tenuto a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi eventualmente insorti sull'inidoneita` offensiva del tipo di arma ad aria compressa cui appartiene lo strumento oggetto del capo di imputazione e impone altresi` la conclusione che i pareri della commissione sull'idoneita` del tipo di arma, se espressi informalmente, non hanno alcuna efficacia vincolante, mentre, se espressi formalmente, non si sottraggono al sindacato di legittimita` sull'atto amministrativo da parte del giudice penale. Vien meno quindi la possibilita` di ravvisare l'esistenza di un contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione del giudice e di un contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione dell'imputato. Allo stesso modo, non puo` dirsi violato il precetto dell'art. 25, secondo comma, Cost., la` dove sancisce l'irretroattivita` della legge penale. E cio` non solo e non tanto per il fatto che il giudice penale non e` obbligato a rivolgersi alla commissione consultiva nel corso del processo, quanto e soprattutto per il fatto che, prima di mettere in vendita un'arma da sparo, produttori ed importatori debbono attendere che la commissione si sia pronunciata ai fini dell'eventuale catalogazione. Neppure puo` dirsi violato il principio di legalita` e della riserva di legge, di cui agli artt. 25, secondo comma, e 70 Cost., perche` gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge n. 110 del 1975, considerati nel loro insieme, specificano a sufficienza "i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti" dei pareri tipici previsti.
L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, correttamente interpretato, porta ad escludere che il giudice penale sia tenuto a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi eventualmente insorti sull'inidoneita` offensiva del tipo di arma ad aria compressa cui appartiene lo strumento oggetto del capo di imputazione e impone altresi` la conclusione che i pareri della commissione sull'idoneita` del tipo di arma, se espressi informalmente, non hanno alcuna efficacia vincolante, mentre, se espressi formalmente, non si sottraggono al sindacato di legittimita` sull'atto amministrativo da parte del giudice penale. Vien meno quindi la possibilita` di ravvisare l'esistenza di un contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione del giudice e di un contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione dell'imputato. Allo stesso modo, non puo` dirsi violato il precetto dell'art. 25, secondo comma, Cost., la` dove sancisce l'irretroattivita` della legge penale. E cio` non solo e non tanto per il fatto che il giudice penale non e` obbligato a rivolgersi alla commissione consultiva nel corso del processo, quanto e soprattutto per il fatto che, prima di mettere in vendita un'arma da sparo, produttori ed importatori debbono attendere che la commissione si sia pronunciata ai fini dell'eventuale catalogazione. Neppure puo` dirsi violato il principio di legalita` e della riserva di legge, di cui agli artt. 25, secondo comma, e 70 Cost., perche` gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge n. 110 del 1975, considerati nel loro insieme, specificano a sufficienza "i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti" dei pareri tipici previsti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte