Sentenza 109/1982 (ECLI:IT:COST:1982:109)
Massima numero 11618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/05/1982; Decisione del
21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 109/82. ARMI - STRUMENTI LANCIARAZZI E AD ARIA COMPRESSA - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA` DI ESCLUDERE L'ATTITUDINE AD OFFENDERE LA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 109/82. ARMI - STRUMENTI LANCIARAZZI E AD ARIA COMPRESSA - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA` DI ESCLUDERE L'ATTITUDINE AD OFFENDERE LA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Ai fini della comparazione del trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi per i quali non e` prevista la possibilita` di escludere la pericolosita` per la persona rispetto alle armi ad aria compressa, non ci si puo` limitare alla differenza risultante dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del 1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella materia. Ed, in specie, il quinto comma dello stesso art. 2 il quale espressamente esclude l'applicabilita` delle disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e` previsto da disposizioni legislative o regolamentari", nonche` il primo comma dell'art. 5 del d.P.R. 15 settembre 1977 n. 533 per il quale le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e` previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti". (Non fondatezza della questione).
Ai fini della comparazione del trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi per i quali non e` prevista la possibilita` di escludere la pericolosita` per la persona rispetto alle armi ad aria compressa, non ci si puo` limitare alla differenza risultante dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del 1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella materia. Ed, in specie, il quinto comma dello stesso art. 2 il quale espressamente esclude l'applicabilita` delle disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e` previsto da disposizioni legislative o regolamentari", nonche` il primo comma dell'art. 5 del d.P.R. 15 settembre 1977 n. 533 per il quale le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e` previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti". (Non fondatezza della questione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte