Sentenza 110/1982 (ECLI:IT:COST:1982:110)
Massima numero 9996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  21/05/1982;  Decisione del  21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9997


Titolo
SENT. 11O/82 A. DECRETO DELEGATO - DECRETI DELEGATI E TESTI UNICI - LORO DISPOSIZIONI RIPRODUTTIVE DI ALTRE PRECEDENTI - CREANO NORME NUOVE CON EFFETTO ABROGANTE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE NEL CAMPO REGOLATO.

Testo
Un esercizio incompleto della delega non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e non puo` dar luogo ad una concreta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione. La disposizione della legge delegata (nella specie, contenuta in un testo unico, il quale ha effetto abrogante della disciplina precedente nel campo da esso regolato) crea una norma nuova, anche se riproduttiva di quella precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte