Sentenza 110/1982 (ECLI:IT:COST:1982:110)
Massima numero 9997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  21/05/1982;  Decisione del  21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9996


Titolo
SENT. 110/82 B. ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINI DI PRESCRIZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE VARIE AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO ASSICURATIVO - PARIFICAZIONE IN TRE ANNI, SALVO IL TERMINE DI UN ANNO CONCERNENTE L'AZIONE DELL'INAIL PER LA RISCOSSIONE DEI PREMI ASSICURATIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di assicurazione infortuni, non sussistendo interdipendenza funzionale tra previo versamento dei contributi e richiesta delle prestazioni (cui l'istituto e` obbligato anche in difetto del pagamento dei premi), non e` censurabile lo squilibrio fra termine di prescrizione dell'azione dell'istituto verso l'assicurato per il conseguimento dei premi e dell'azione dell'assicurato verso l'istituto per il conseguimento delle prestazioni. Ne` dalla formula della legge di delegazione (art. 30 l. 19 gennaio 1963, n. 15) puo` inferirsi l'obbligo per il legislatore delegato di prolungare il primo termine. L'incongruita` di un termine di prescrizione puo` ammettersi solo quando esso, per la sua breve durata, non rende effettiva la possibilita` di esercizio del diritto cui si riferisce. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost. ed all'art. 30 della l. 19 gennaio 1963, n. 15, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce in un anno il termine di riscossione dei premi assicurativi da parte dell'INAIL). - cfr. S. n. 78/1972

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte