Ordinanza 111/1982 (ECLI:IT:COST:1982:111)
Massima numero 14543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
21/05/1982; Decisione del
21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 111/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - TRIBUNALI MILITARI PER L'ESERCITO E PER L'ARMATA - TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA - PRETESO CONTRASTO CON IL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI, IL PRINCIPIO DELLA NOMINA DEI MAGISTRATI MEDIANTE CONCORSO E LA GARANZIA DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - IUS SUPERVENIENS - MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 111/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - TRIBUNALI MILITARI PER L'ESERCITO E PER L'ARMATA - TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA - PRETESO CONTRASTO CON IL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI, IL PRINCIPIO DELLA NOMINA DEI MAGISTRATI MEDIANTE CONCORSO E LA GARANZIA DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - IUS SUPERVENIENS - MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, comma secondo, 106, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, secondo comma, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), essendo entrata in vigore successivamente alle ordinanze di rimessione la legge 7 maggio 1981,n. 180 (recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate, per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 5/1982.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, comma secondo, 106, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, secondo comma, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), essendo entrata in vigore successivamente alle ordinanze di rimessione la legge 7 maggio 1981,n. 180 (recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate, per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 5/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 106
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte