Ordinanza 112/1982 (ECLI:IT:COST:1982:112)
Massima numero 14544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
21/05/1982; Decisione del
21/05/1982
Deposito del 10/06/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 112/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SOTTOPOSIZIONE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - PRETESO CONTRASTO CON IL DIVIETO DELLA ISTITUZIONE DI GIUDIZI SPECIALI ED IL PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - IUS SUPERVENIENS - SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 112/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SOTTOPOSIZIONE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - PRETESO CONTRASTO CON IL DIVIETO DELLA ISTITUZIONE DI GIUDIZI SPECIALI ED IL PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - IUS SUPERVENIENS - SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace) conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata ); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni dell'ordinamento della giustizia militare)); dell'art. 16 del citato r.d. n. 2316/1923; degli artt. 9, comma secondo, 15 e 50, comma secondo, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma secondo, cod. pen. mil. pace. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia, sicche' si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta nuova normativa. - O. nn. 5/1982; 111/1982.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace) conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata ); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni dell'ordinamento della giustizia militare)); dell'art. 16 del citato r.d. n. 2316/1923; degli artt. 9, comma secondo, 15 e 50, comma secondo, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma secondo, cod. pen. mil. pace. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia, sicche' si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta nuova normativa. - O. nn. 5/1982; 111/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte