Sentenza 114/1982 (ECLI:IT:COST:1982:114)
Massima numero 9701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  03/06/1982;  Decisione del  03/06/1982
Deposito del 18/06/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9702


Titolo
SENT. 114/82 A. PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO - ART.260 COMMA SECONDO C.P.M.P. - CONDIZIONE DI PROMOVIBILITA' DELL'AZIONE, CHE SI PRETENDE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
L'art. 260, comma secondo, C.P.M.P. - nel disporre che taluni reati di lieve entita` sono puniti a richiesta del comandante del corpo o dell'ente da cui il militare dipende - stabilisce soltanto una condizione per il promovimento dell'azione penale, il che, come la Corte ha ripetutamente affermato, non contrasta con l'art. 112 Cost. La norma costituzionale infatti, affermando la obbligatorieta` dell'azione penale, non esclude che l'ordinamento preveda determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi perseguiti dalla P.A. Interesse che, nel caso dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., e` identificabile nella convenienza che, ai fini dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il comandante, piu` direttamente in grado di formulare un giudizio sulla rilevanza del fatto medesimo e sulla personalita` dell'agente. (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.). Cfr. sentt. nn. 22/59; 109/67; 104/74

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte