Sentenza 114/1982 (ECLI:IT:COST:1982:114)
Massima numero 9702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  03/06/1982;  Decisione del  03/06/1982
Deposito del 18/06/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9701


Titolo
SENT. 114/82 B. PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO - ART. 260, COMMA SECONDO, C.P.M.P. - ASSERITA DISCREZIONALITA' DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA NEL RICHIEDERE O MENO IL PROCEDIMENTO E QUINDI POSSIBILI VIOLAZIONI DELL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
Non viola il principio di eguaglianza l'art. 260, secondo comma, C.P.M.P., che subordina la punibilita` di alcuni reati militari alla richiesta del comandante del corpo e dell'ente da cui il militare dipende, in relazione alle disparita` che potrebbero derivare dalla discrezionalita` del giudizio di tale autorita` amministrativa. La discrezionalita` nell'applicazione della legge non puo` infatti dar luogo a disparita` di trattamento apprezzabili sotto il profilo del principio di uguaglianza, ma, tutt'al piu` a mere disparita` di fatto, di per se` inidonee a determinare la illegittimita` del precetto. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. ord. n.60/78

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte