Ordinanza 115/1982 (ECLI:IT:COST:1982:115)
Massima numero 14545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
03/06/1982; Decisione del
03/06/1982
Deposito del 18/06/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/82. LESIONI PERSONALI - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' - QUERELA DELLA PARTE OFFESA - LIMITAZIONE ALL'IPOTESI DI LESIONI LIEVI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICA DELLA NORMA IMPUGNATA - PROCEDIBILITA' A QUERELA PER TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI, SALVO I CASI PREVISTI NEL PRIMO E NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 590 COD. PEN. E, LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO E RELATIVE ALL'IGIENE DEL LAVORO O CHE ABBIANO DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 115/82. LESIONI PERSONALI - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' - QUERELA DELLA PARTE OFFESA - LIMITAZIONE ALL'IPOTESI DI LESIONI LIEVI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICA DELLA NORMA IMPUGNATA - PROCEDIBILITA' A QUERELA PER TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI, SALVO I CASI PREVISTI NEL PRIMO E NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 590 COD. PEN. E, LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO E RELATIVE ALL'IGIENE DEL LAVORO O CHE ABBIANO DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui condiziona la procedibilita' del reato di lesioni colpose alla querela della persona offesa solo nell'ipotesi di lesioni personali lievi, essendo sopraggiunta nelle more del giudizio la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 92 ha modificato la disposizione denunziata, nel senso di richiedere la procedibilita' a querela per tutte le ipotesi di lesioni, salvi i casi previsti nel primo e nel secondo capoverso dello stesso art. 590 e limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale, sicche' e' necessario che si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della detta questione.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui condiziona la procedibilita' del reato di lesioni colpose alla querela della persona offesa solo nell'ipotesi di lesioni personali lievi, essendo sopraggiunta nelle more del giudizio la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 92 ha modificato la disposizione denunziata, nel senso di richiedere la procedibilita' a querela per tutte le ipotesi di lesioni, salvi i casi previsti nel primo e nel secondo capoverso dello stesso art. 590 e limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale, sicche' e' necessario che si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della detta questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte