Ordinanza 116/1982 (ECLI:IT:COST:1982:116)
Massima numero 14546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  03/06/1982;  Decisione del  03/06/1982
Deposito del 18/06/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 116/82. REATO IN GENERE - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA DI DETTO REATO ANCHE SE IL DANNO CAUSATO E' DI LIEVE ENTITA' - PRETESA IRRAZIONALITA' DI TALE NORMATIVA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 636, prima ed ultima parte, cod. pen., in quanto non prevede la perseguibilita' a querela del reato di pascolo abusivo ove il danno prodotto sia di lieve entita', con conseguente ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 stesso codice. Nelle more del giudizio e' infatti sopraggiunta la legge 24 novembre 1981, n. 689, che nell'art. 96 ha sancito la perseguibilita' a querela della persona offesa del delitto di cui al citato art. 636, sicche' e' necessario che si proceda a nuovo esame della rilevanza della prospettata questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte