Sentenza 245/2020 (ECLI:IT:COST:2020:245)
Massima numero 42676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  04/11/2020;  Decisione del  04/11/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42674  42675  42678  42679


Titolo
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza attribuita al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza per disparità di trattamento, violazione dei principi del contraddittorio, del diritto alla difesa e del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 32 e 111, secondo comma, Cost., degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, n. 29, così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, conv. con modif. nella legge 25 giugno 2020, n. 70, che intervengono nei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Sebbene l'attività difensiva nel procedimento avanti al magistrato di sorveglianza si svolga "al buio", senza che il difensore abbia contezza del contenuto della documentazione acquisita ex officio, va considerato che il contraddittorio è tutto riservato alla fase successiva, davanti il tribunale di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione. Né può essere giudicata irragionevole la scelta di imporre al giudice una frequente e penetrante rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura nei confronti di condannati per gravi reati, tutti connessi alla criminalità organizzata, anche nei cui confronti, beninteso, occorrerà tutelare in modo pieno ed effettivo il loro diritto alla salute. La disposizione censurata non vieta che il giudice possa acquisire ex officio la documentazione sullo stato di salute del detenuto, o disporre, allo stesso fine, perizia (ex art. 185 norme att., coord. e trans. cod. proc. pen.). La nuova disciplina non abbassa dunque in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute nei confronti di condannati ad elevata pericolosità sociale, né esercita indebite pressioni sul giudice che abbia in precedenza concesso la misura, mirando unicamente ad arricchire il suo patrimonio conoscitivo sulla possibilità di opzioni alternative intramurarie o presso i reparti di medicina protetti in grado di tutelare egualmente la salute del condannato, oltre che sulla effettiva pericolosità dello stesso, in modo da mantenere sempre aggiornato il delicato bilanciamento sotteso alla misura in essere, alla luce di una situazione epidemiologica in continua evoluzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/05/2020  n. 29  art. 2  co. 

decreto-legge  30/04/2020  n. 28  art. 2  co. 

legge  25/06/2020  n. 70  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte