Sentenza 121/1982 (ECLI:IT:COST:1982:121)
Massima numero 9872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9873


Titolo
SENT. 121/82 A. IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - SPESE INCREMENTATIVE - MANCATA TEMPESTIVA DOCUMENTAZIONE - DECADENZA - SANZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita` contributiva proclamato dall'art. 53 Cost. puo` essere invocato in relazione alle norme che determinano l'obbligo contributivo e la sua misura (come l'art. 11 d.P.R. n. 643 del 1972), e non anche a quelle che si riferiscono al procedimento per l'applicazione dell'imposta (come l'art. 18 d.P.R. n. 643 del 1972, relativo alla decadenza dal diritto di calcolo delle spese derivante dalla mancata o tardiva denunzia). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte