Sentenza 121/1982 (ECLI:IT:COST:1982:121)
Massima numero 9873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
30/06/1982; Decisione del
30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9872
Titolo
SENT. 121/82 B. IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - SPESE INCREMENTATIVE - MANCATA TEMPESTIVA DOCUMENTAZIONE - DECADENZA - SANZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 121/82 B. IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - SPESE INCREMENTATIVE - MANCATA TEMPESTIVA DOCUMENTAZIONE - DECADENZA - SANZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso pregiudizio in fatto derivante al contribuente dalla mancata tempestiva documentazione delle spese incrementative (con conseguenze che si assumono piu` gravi) ovvero dalla tardiva denunzia del trasferimento accompagnata dalla documentazione non assume rilievo costituzionale, stante anche la considerazione che nella prima ipotesi si tratterebbe del mancato perseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un onere, mentre nella seconda ipotesi si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza, con conseguenze piu` gravi di quelle previste in caso di tardiva denuncia di trasferimento del bene).
Il diverso pregiudizio in fatto derivante al contribuente dalla mancata tempestiva documentazione delle spese incrementative (con conseguenze che si assumono piu` gravi) ovvero dalla tardiva denunzia del trasferimento accompagnata dalla documentazione non assume rilievo costituzionale, stante anche la considerazione che nella prima ipotesi si tratterebbe del mancato perseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un onere, mentre nella seconda ipotesi si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza, con conseguenze piu` gravi di quelle previste in caso di tardiva denuncia di trasferimento del bene).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte