Sentenza 122/1982 (ECLI:IT:COST:1982:122)
Massima numero 9874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 122/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPOSTE DIRETTE - PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - DETRAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza quando il giudice a quo non motivi in ordine alla rilevanza stessa e comunque emerga dagli atti la cessazione della materia del contendere relativamente all'applicabilita` delle norme impugnate. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 136, lett.c, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede la detraibilita` dal reddito personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e` obbligato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte