Sentenza 123/1982 (ECLI:IT:COST:1982:123)
Massima numero 9875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 123/82. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - ONERE DI ALLEGARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - DIVERSITA' RISPETTO ALLE IMPRESE, SOGGETTE ALL'I.R.PE.G. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF, e le imprese, soggette all'IRPEG, vi e` una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari, dato che la gestione economica dell'attivita` delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed e` in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge (ed allegate alla dichiarazione dei redditi, ex art. 5 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973), mentre le persone fisiche non hanno alcun obbligo generale di rendiconto e di documentazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche che non siano imprenditori, per l'ammissibilita` delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi, diversamente da quanto previsto per le imprese, non tenute a tale onere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte