Sentenza 124/1982 (ECLI:IT:COST:1982:124)
Massima numero 9998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9999  10000


Titolo
SENT. 124/82 A. ELEZIONI - CONCESSIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - ONERE POSTO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO ANZICHE' DELL'INTERA COLLETTIVITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 51, terzo comma Cost., che stabilisce il principio della conservazione del posto di lavoro ai chiamati a funzioni pubbliche elettive, non esclude l'obbligo di retribuire il periodo di assenza dal lavoro, nel corso del quale la prestazione lavorativa sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni elettorali, rientrando nella discrezionalita` del legislatore stabilire se il tempo impiegato nella funzione pubblica elettiva del lavoratore sia o non retribuito, e in quale misura dal datore di lavoro o dalla collettivita`. La previsione dell'art. 53 primo comma Cost. non comporta l'illegittimita` costituzionale di ogni norma che ponga a carico del datore di lavoro il costo dell'espletamento di pubbliche funzioni, poiche` in forza del precedente art. 51, comma terzo la soddisfazione dell'interesse costituzionale al concorso di tutti i cittadini alle cariche elettorali ben puo` giustificare un ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro. L'interesse costituzionalmente rilevante al regolare svolgimento delle operazioni elettorali giustifica il fatto che tale onere riguardi non i titolari di cariche elettive ma i componenti di uffici elettorali. Ne` puo` dedursi una disparita` di trattamento tra lavoratori dipendenti, beneficiari delle "ferie retribuite", e lavoratori autonomi, aventi diritto alle sole indennita` che spettano a tutti i componenti degli uffici elettorali, atteso il divario che passa, sullo stesso piano costituzionale, fra il lavoro autonomo ed il lavoro indipendente (cfr. artt. 51, comma terzo e 52, comma secondo Cost.). Inoltre l'esclusione della violazione dell'art. 53, primo comma Cost. assorbe la censura prospettata in riferimento all'art. 2 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. SS. nn. 35/1981, 40/1981, 193/1981 e O. n. 170/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte