Sentenza 124/1982 (ECLI:IT:COST:1982:124)
Massima numero 9999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9998  10000


Titolo
SENT. 124/82 B. ELEZIONI - ESCLUSIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DAI BENEFICI ATTRIBUITI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI - NON SVOLGONO UN UFFICIO OBBLIGATORIO PER LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` i rappresentanti di lista, diversamente dai componenti dei seggi, svolgono presso gli uffici elettorali un ufficio non obbligatorio per legge, non e` censurabile ex art. 3 Cost. la non spettanza ai primi delle indennita` attribuite ai secondi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte