Sentenza 124/1982 (ECLI:IT:COST:1982:124)
Massima numero 10000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9998  9999


Titolo
SENT. 124/82 C. ELEZIONI - CONCESSIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - MANCATA ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' PRESTATA NELLE GIORNATE FESTIVE - (IRRINUNCIABILE DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE) - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata - essendo gia` stata decisa nel senso della non fondatezza con la sent. n. 40 del 1981 e non essendo addotti motivi che inducano a modificare tale decisione - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost. sotto il profilo della mancata attribuzione ai dipendenti chiamati a comporre gli uffici elettorali di un compenso aggiuntivo per l'attivita` prestata nei giorni festivi. - cfr. S. n. 40/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte