Sentenza 125/1982 (ECLI:IT:COST:1982:125)
Massima numero 10001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/06/1982;  Decisione del  30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 125/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - MANCATA PREVISIONE DELLA SUA ATTRIBUZIONE, IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO, ANCHE AI GENITORI CHE SI TROVINO IN DATE CONDIZIONI, FERMO L'ORDINE DI PRECEDENZA LEGISLATIVAMENTE STABILITO - NORMA SOPRAVVENUTA CHE RICONOSCE TALE DIRITTO MA E' PRIVA DI EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA DELLA DISPOSIZIONE ANTERIORE.

Testo
La considerazione della discriminazione rispetto alle altre categorie di superstiti che ha condotto la Corte - fermo l'ordine di precedenza di cui all'art. 12 l. n. 46 del 1958 - a dichiarare illegittima, con la sentenza n. 82 del 1973, la mancata induzione dei collaterali permanentemente inabili e conviventi a carico tra le categorie di superstiti dell'impiegato aventi diritto all'indennita` di buonuscita vale, a maggior ragione, per i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, che fruiscono della pensione di riversibilita` con precedenza sui collaterali. Essendo priva di efficacia retroattiva la sopravvenuta norma in cui all'art. 5 d.P.R. n. 1032 del 1973, che riconosce tale diritto, si impone la declaratoria d'illegittimita` costituzionale della disposizione anteriore (analogamente a quanto deciso con sent. n. 110 del 1981 a proposito dell'indennita` premio di servizio). - cfr. SS. nn. 82/1973, 110/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte