Sentenza 245/2020 (ECLI:IT:COST:2020:245)
Massima numero 42678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
04/11/2020; Decisione del
04/11/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza del magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza del magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Sebbene l'attività difensiva nel procedimento avanti al magistrato di sorveglianza si svolga "al buio", senza che il difensore abbia contezza del contenuto della documentazione acquisita ex officio, va considerato che il contraddittorio è tutto riservato alla fase successiva, davanti il tribunale di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione. Né può essere giudicata irragionevole la scelta di imporre al giudice una frequente e penetrante rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura nei confronti di condannati per gravi reati, tutti connessi alla criminalità organizzata.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Sebbene l'attività difensiva nel procedimento avanti al magistrato di sorveglianza si svolga "al buio", senza che il difensore abbia contezza del contenuto della documentazione acquisita ex officio, va considerato che il contraddittorio è tutto riservato alla fase successiva, davanti il tribunale di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione. Né può essere giudicata irragionevole la scelta di imporre al giudice una frequente e penetrante rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura nei confronti di condannati per gravi reati, tutti connessi alla criminalità organizzata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/04/2020
n. 28
art. 2
co.
legge
25/06/2020
n. 70
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte