Ordinanza 126/1982 (ECLI:IT:COST:1982:126)
Massima numero 14548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
30/06/1982; Decisione del
30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 126/82. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE - FATTI COMMESSI PRIMA DELLA VIGENZA DELLA L. N. 194/1978 - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSORGENZA DI NUOVA REGOLA INCRIMINATRICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 126/82. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE - FATTI COMMESSI PRIMA DELLA VIGENZA DELLA L. N. 194/1978 - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSORGENZA DI NUOVA REGOLA INCRIMINATRICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 22, terzo comma, e l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui e' previsto il regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 194/1978, in quanto un'eventuale pronunzia di accoglimento - come la Corte ha gia' affermato in altro giudizio - comporterebbe l'estensione al caso di specie della disciplina penale dell'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, creando cosi' una nuova norma incriminatrice riservata, invece, ai sensi dell'art. 25 Cost., al legislatore. - S. n. 108/1981.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 22, terzo comma, e l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui e' previsto il regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 194/1978, in quanto un'eventuale pronunzia di accoglimento - come la Corte ha gia' affermato in altro giudizio - comporterebbe l'estensione al caso di specie della disciplina penale dell'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, creando cosi' una nuova norma incriminatrice riservata, invece, ai sensi dell'art. 25 Cost., al legislatore. - S. n. 108/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte