Ordinanza 129/1982 (ECLI:IT:COST:1982:129)
Massima numero 14549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
30/06/1982; Decisione del
30/06/1982
Deposito del 08/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 129/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 129/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte