Sentenza 130/1982 (ECLI:IT:COST:1982:130)
Massima numero 9876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
07/07/1982; Decisione del
07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 130/82. COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPENSI AI COMPONENTI - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - TRATTAMENTO ONNICOMPRENSIVO - DIVERSITA' RISPETTO AI MAGISTRATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 130/82. COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPENSI AI COMPONENTI - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - TRATTAMENTO ONNICOMPRENSIVO - DIVERSITA' RISPETTO AI MAGISTRATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'onnicomprensivita` del trattamento economico prevista per l'impiegato amministrativo statale non puo` razionalmente avere estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attivita` che, pure svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione o rapporto oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale, come nel caso in cui egli venga inserito nella organizzazione della giurisdizione tributaria. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 12, comma ultimo, d.P.R. 26 ottobre 1973 n. 636, nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.
L'onnicomprensivita` del trattamento economico prevista per l'impiegato amministrativo statale non puo` razionalmente avere estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attivita` che, pure svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione o rapporto oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale, come nel caso in cui egli venga inserito nella organizzazione della giurisdizione tributaria. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 12, comma ultimo, d.P.R. 26 ottobre 1973 n. 636, nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte