Sentenza 131/1982 (ECLI:IT:COST:1982:131)
Massima numero 10044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/07/1982;  Decisione del  07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10043


Titolo
SENT. 131/82 B. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI - DISPARITA' TRA I MEMBRI ELETTI DAL PARLAMENTO (AI QUALI SPETTA UN ASSEGNO MENSILE LORDO PARI AL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DEI PRESIDENTI DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE) E MEMBRI ELETTI DALLA MAGISTRATURA (I QUALI CONSERVANO IL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE RISPETTIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA) - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
L'assegno mensile (pari al trattamento di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati) spettante ai membri del Consiglio superiore della magistratura che il Parlamento elegge tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio e` stato istituito a ristoro dei peculiari sacrifici sopportati dagli eletti, i quali devono rinunciare, a seguito dell'elezione, all'esercizio della libera professione e ai relativi proventi, laddove per i magistrati siffatte incompatibilita` discendono dal loro stesso status: pertanto, le situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il profilo della finalita` perseguita dal legislatore mediante la corresponsione ai secondi dell'anzidetto assegno mensile, risultano nettamente diverse, con conseguente esclusione della violazione del principio di eguaglianza. Cio` vale anche con specifico riguardo alla posizione dei professori universitari (che ricevono a titolo di assegno la differenza tra il loro stipendio e il trattamento spettante ai Presidenti di sezione della Cassazione), in quanto il quid pluris che essi percepiscono assolve alla stessa finalita` dianzi indicata di ristoro dei sacrifici inerenti alla rinuncia all'attivita` professionale dell'avvocatura, cui sono abilitati per effetto della qualita` di professori universitari. Ne`, infine, risultano violati gli artt. 36, primo comma, Cost., data la natura indennitaria e non remunerativa dell'assegno in questione, e 97 Cost., non sussistendo la denunciata irrazionale diversificazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte