Sentenza 132/1982 (ECLI:IT:COST:1982:132)
Massima numero 9510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  07/07/1982;  Decisione del  07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 132/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA IDONEO ISTRUTTORE A FIANCO - GUIDA SENZA PATENTE - PREVISIONE DELLA STESSA PENA PER ENTRAMBE LE IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'ipotesi di chi guida senza essere munito di patente di guida e quella di chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, hanno in comune la presunzione di pericolo derivante dalla mancanza, al posto di guida o al posto di fianco al guidatore, di una persona esperta, munita di patente. In entrambe le ipotesi il bene tutelato e` il preminente interesse all'incolumita` di tutti i partecipanti alla circolazione stradale, bene che non corre minor rischio se alla guida, senza istruttore a fianco, si ponga chi abbia l'autorizzazione ad esercitarsi, anziche` chi non l'abbia. Non e` pertanto irragionevole la previsione della stessa pena per le due ipotesi, configurandosi entrambe le fattispecie pur sempre come guida senza patente e senza istruttore, tanto piu` che la pena edittale prevista consente al giudice di graduare la pena, commisurandola alle circostanze delle singole fattispecie. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 83, penultimo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., ed in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, dello stesso t.u.). - cfr. sent. n. 54/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte