Sentenza 133/1982 (ECLI:IT:COST:1982:133)
Massima numero 9403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  07/07/1982;  Decisione del  07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 133/82. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - OCCUPAZIONE MILITARE - TRIBUNALI MILITARI ALLEATI - SENTENZE - EFFICACIA - EQUIPARAZIONE A QUELLE DEI TRIBUNALI ITALIANI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' principio di diritto internazionale (convenzioni dell'Aja 1899 e 1907 e Ginevra 1949), che lo Stato occupante ha il diritto di esercitare, in territorio occupato, sia la potesta` normativa, sia la potesta` giurisdizionale, sui cittadini dello Stato occupato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, dell'art. 2 del R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 31 - nella parte in cui equipara, ad ogni effetto, le sentenze pronunciate dai tribunali militari alleati e quelle pronunciate dai tribunali italiani - sollevata sotto il profilo che tale equiparazione violerebbe principi del giudice naturale, di legalita` e di uguaglianza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte