Sentenza 134/1982 (ECLI:IT:COST:1982:134)
Massima numero 9877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  07/07/1982;  Decisione del  07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 134/82. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La detraiblita` delle spese mediche dal reddito imponibile non e` secondo la Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136, comma secondo, d.P.R. 29 gennaio 1958 n, 645, modificato dall'art. 5 l. 4 dicembre 1962 n. 1682, per quanto attiene al limite massimo di detraibilita` fissato in L. 360.000 dal reddito di lavoro subordinato per spese, passivita` e perdite, inerenti alla produzione del reddito stesso, nella misura del 20% ritenuto applicabile alle spese mediche e chirurgiche).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte