Sentenza 245/2020 (ECLI:IT:COST:2020:245)
Massima numero 42679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
04/11/2020; Decisione del
04/11/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena e delle prerogative dell'autorità giudiziaria - Inconferenza dei parametri evocati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena e delle prerogative dell'autorità giudiziaria - Inconferenza dei parametri evocati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate, per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 - così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nell'ambito dei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Le norme censurate non sono funzionali alla rieducazione del condannato, bensì in via esclusiva alla tutela della sua salute; né interferiscono con le prerogative del potere giudiziario, in quanto non hanno effetto retroattivo, applicandosi bensì alle misure extramurarie concesse a partire da una data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 28 del 2020, ma con effetto esclusivamente pro futuro, imponendo al giudice, da quel momento in poi, un obbligo di periodica rivalutazione delle condizioni che giustificano un provvedimento attualmente in essere, che eccezionalmente consente a condannati il cui percorso rieducativo ancora imporrebbe una permanenza intramuraria di scontare parte della propria pena all'esterno, in ragione della tutela della loro salute in un contesto di emergenza epidemiologica. Né la legge pretende - ciò che le sarebbe evidentemente precluso - di travolgere ipso iure i provvedimenti già adottati, bensì soltanto di imporre al giudice di effettuare ulteriori adempimenti istruttori, suscettibili di sfociare in un distinto provvedimento di revoca, che, peraltro, il giudice non è in alcun modo tenuto ad adottare, laddove ritenga che la salute del detenuto non sia ragionevolmente tutelabile anche in ambito intramurario, ovvero mediante il suo ricovero in appositi reparti di medicina protetti. Neppure, infine, l'indicata interferenza può essere riscontrata in ragione dell'asserita vanificazione del termine contenuto nell'originario provvedimento di concessione della misura, termine che potrà continuare ad operare laddove il giudice ritenga, pur in esito alle periodiche rivalutazioni, di non disporre la revoca della misura stessa. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).
Sono dichiarate manifestamente infondate, per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 - così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nell'ambito dei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Le norme censurate non sono funzionali alla rieducazione del condannato, bensì in via esclusiva alla tutela della sua salute; né interferiscono con le prerogative del potere giudiziario, in quanto non hanno effetto retroattivo, applicandosi bensì alle misure extramurarie concesse a partire da una data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 28 del 2020, ma con effetto esclusivamente pro futuro, imponendo al giudice, da quel momento in poi, un obbligo di periodica rivalutazione delle condizioni che giustificano un provvedimento attualmente in essere, che eccezionalmente consente a condannati il cui percorso rieducativo ancora imporrebbe una permanenza intramuraria di scontare parte della propria pena all'esterno, in ragione della tutela della loro salute in un contesto di emergenza epidemiologica. Né la legge pretende - ciò che le sarebbe evidentemente precluso - di travolgere ipso iure i provvedimenti già adottati, bensì soltanto di imporre al giudice di effettuare ulteriori adempimenti istruttori, suscettibili di sfociare in un distinto provvedimento di revoca, che, peraltro, il giudice non è in alcun modo tenuto ad adottare, laddove ritenga che la salute del detenuto non sia ragionevolmente tutelabile anche in ambito intramurario, ovvero mediante il suo ricovero in appositi reparti di medicina protetti. Neppure, infine, l'indicata interferenza può essere riscontrata in ragione dell'asserita vanificazione del termine contenuto nell'originario provvedimento di concessione della misura, termine che potrà continuare ad operare laddove il giudice ritenga, pur in esito alle periodiche rivalutazioni, di non disporre la revoca della misura stessa. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/05/2020
n. 29
art. 2
co.
decreto-legge
10/05/2020
n. 29
art. 5
co.
decreto-legge
30/04/2020
n. 28
art. 2
co.
legge
25/06/2020
n. 70
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte