Sentenza 135/1982 (ECLI:IT:COST:1982:135)
Massima numero 12153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  07/07/1982;  Decisione del  07/07/1982
Deposito del 14/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12154


Titolo
SENT. 135/82 A. PERIZIA IN MATERIA PENALE - RICUSAZIONE DEL PERITO - TERMINE - MAGGIORE AMPIEZZA RISPETTO AL TERMINE PREVISTO PER LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
La posizione del giudice e del perito nel processo penale si differenziano radicalmente (spettando al primo la definizione del giudizio, al perito la sola funzione di portare al giudice elementi utili ai fini della decisione): considerata la differenza sostanziale di posizioni, la difformita' della disciplina risultante dal confronto tra l'art. 66 e l'art. 315-bis c.p.p. non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 315-bis c.p.p., nella parte in cui dispone che la ricusazione del perito deve avvenire prima che questo cominci a prestare il suo ufficio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte