Sentenza 139/1982 (ECLI:IT:COST:1982:139)
Massima numero 9265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9264
Titolo
SENT. 139/82 B. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRESUNZIONE DI INFERMITA' PERDURANTE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/82 B. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRESUNZIONE DI INFERMITA' PERDURANTE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 222 c.p., prescinde dalla "attualizzazione" del giudizio di infermita` mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della fattispecie si rivela contenere una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermita` e pericolosita`, e che e` quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha gia` ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma l'applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi 5 o 10 anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosita` ma) della stessa infermita` psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio. Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermita` psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono ne` dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, ne` esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, e` questione di fatto che puo` e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso per infermita` totale di mente. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita` psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita` sociale derivante dalla infermita` medesima al tempo dell'applicazione della misura.
La disposizione dell'art. 222 c.p., prescinde dalla "attualizzazione" del giudizio di infermita` mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della fattispecie si rivela contenere una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermita` e pericolosita`, e che e` quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha gia` ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma l'applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi 5 o 10 anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosita` ma) della stessa infermita` psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio. Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermita` psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono ne` dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, ne` esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, e` questione di fatto che puo` e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso per infermita` totale di mente. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita` psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita` sociale derivante dalla infermita` medesima al tempo dell'applicazione della misura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte