Sentenza 140/1982 (ECLI:IT:COST:1982:140)
Massima numero 9266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/82 - MISURE DI SICUREZZA - DELINQUENTE ABITUALE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 140/82 - MISURE DI SICUREZZA - DELINQUENTE ABITUALE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte