Sentenza 141/1982 (ECLI:IT:COST:1982:141)
Massima numero 12119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  08/07/1982;  Decisione del  08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12118


Titolo
SENT. 141/82 B. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MISURA DI SICUREZZA APPLICATA IN VIA PROVVISORIA - NON E' TALE.

Testo
Il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 c.p.p. si inserisce in una vicenda che - con il riferirsi ai soli soggetti infermi di mente nel corso del processo e non anche ai soggetti infermi di mente sia al momento del fatto sia nel corso del processo - non potra' concludersi con l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale provvedimento non comporta, quindi, l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza rispondendo a finalita' cautelari inerenti al processo ovvero a finalita' di cura e di custodia dell'infermo di mente. La sua applicazione non puo', pertanto, considerarsi la conseguenza di un anticipato giudizio di colpevolezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte