Sentenza 142/1982 (ECLI:IT:COST:1982:142)
Massima numero 9878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 142/82. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - I.LO.R. (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO - LIMITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 142/82. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - I.LO.R. (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO - LIMITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Una volta riconosciuta la necessita` delle spese mediche e chirurgiche per la tutela della salute non appare ragionevole un trattamento differenziato a seconda che il percipiente sia in Italia o all'estero, nel senso cioe` che sia accordata la integrale deducibilita` di tali spese solo quando il percipiente si trovi nel territorio dello Stato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 10, lett. f, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 limitatamente alle parole "nel territorio dello Stato".
Una volta riconosciuta la necessita` delle spese mediche e chirurgiche per la tutela della salute non appare ragionevole un trattamento differenziato a seconda che il percipiente sia in Italia o all'estero, nel senso cioe` che sia accordata la integrale deducibilita` di tali spese solo quando il percipiente si trovi nel territorio dello Stato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 10, lett. f, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 limitatamente alle parole "nel territorio dello Stato".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte