Sentenza 143/1982 (ECLI:IT:COST:1982:143)
Massima numero 9880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  08/07/1982;  Decisione del  08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9879  9881  9882


Titolo
SENT. 143/82 B. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI - LIMITAZIONE AI MUTUI IPOTECARI - AMMONTARE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Atteso che spetta al legislatore, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, predisporre gli opportuni accorgimenti per impedire la consumazione di frodi fiscali, non e` arbitrario o irrazionale l'avere imposto, ai fini della deducibilita` degli interessi passivi, due requisiti concorrenti (contratto a carattere reale - mutuo -, garanzia ipotecaria) relativi all'effettivita` ed alla serieta` dell'operazione da cui gli interessi medesimi derivano, con la conseguente prevenzione di possibili frodi fiscali; ne` puo` considerarsi arbitrario ovvero irrazionale il limite di tre milioni alla stregua della condizione economica media della generalita` dei beneficiari di tale deduzione e in relazione all'oscillazione della moneta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui prevede la deduzione degli interessi passivi unicamente in relazione a "mutui garantiti da ipoteca", con esclusione percio` di ogni altra fattispecie negoziale, e con il limite massimo di tre milioni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte