Sentenza 143/1982 (ECLI:IT:COST:1982:143)
Massima numero 9881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/82 C. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI - LIMITAZIONE AI MUTUI IPOTECARI - AMMONTARE - LIMITI - FORMAZIONE DEL RISPARMIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/82 C. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI - LIMITAZIONE AI MUTUI IPOTECARI - AMMONTARE - LIMITI - FORMAZIONE DEL RISPARMIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 47 Cost. contiene soltanto un principio politico a cui dovra` ispirarsi la futura normativa, ma non puo` certo impedire al legislatore ordinario di emanare in materia finanziaria tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera piu` opportuna ed efficace il gettito delle entrate ed a predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali, con l'unico limite costituito dalla vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio politico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui prevede la deduzione degli interessi passivi unicamente in relazione a "mutui garantiti da ipoteca", con esclusione percio` di ogni altra fattispecie negoziale, e con il limite massimo di tre milioni).
L'art. 47 Cost. contiene soltanto un principio politico a cui dovra` ispirarsi la futura normativa, ma non puo` certo impedire al legislatore ordinario di emanare in materia finanziaria tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera piu` opportuna ed efficace il gettito delle entrate ed a predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali, con l'unico limite costituito dalla vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio politico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui prevede la deduzione degli interessi passivi unicamente in relazione a "mutui garantiti da ipoteca", con esclusione percio` di ogni altra fattispecie negoziale, e con il limite massimo di tre milioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte