Sentenza 143/1982 (ECLI:IT:COST:1982:143)
Massima numero 9882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/82 D. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI - AMMONTARE - LIMITI - RETROATTIVITA' DELLE LEGGI TRIBUTARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/82 D. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI - AMMONTARE - LIMITI - RETROATTIVITA' DELLE LEGGI TRIBUTARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della capacita` contributiva ha carattere oggettivo, e il divieto di leggi retroattive in materia tributaria (pur essendo auspicabile che il legislatore non adotti leggi siffatte) non trova riscontro nel precetto dell'art. 25, comma secondo, Cost. (limitato alla materia penale). La legge tributaria puo` qiundi incidere sulla capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, purche` tale capacita` sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui estende la disciplina di cui al precedente art. 5, comma secondo, lett. c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977, relative ai redditi percepiti nel 1976).
Il principio della capacita` contributiva ha carattere oggettivo, e il divieto di leggi retroattive in materia tributaria (pur essendo auspicabile che il legislatore non adotti leggi siffatte) non trova riscontro nel precetto dell'art. 25, comma secondo, Cost. (limitato alla materia penale). La legge tributaria puo` qiundi incidere sulla capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, purche` tale capacita` sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui estende la disciplina di cui al precedente art. 5, comma secondo, lett. c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977, relative ai redditi percepiti nel 1976).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte