Sentenza 145/1982 (ECLI:IT:COST:1982:145)
Massima numero 11436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
08/07/1982; Decisione del
08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 145/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - OMISSIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 145/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - OMISSIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso trattamento giuridico dell'insolvenza commerciale rispetto all'insolvenza civile, in relazione alle eventuali conseguenze penali previste solo per la prima, dipende da una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile dalla Corte. Il differente trattamento dell'imprenditore in bonis rispetto a quello fallito, in riferimento alla omissione delle scritture contabili e` giustificato per la mancanza di identita` di situazione giuridica dei due soggetti, in quanto per l'imprenditore fallito la tenuta della contabilita` ha la funzione di individuazione dei beni compresi nella massa fallimentare, di identificazione dei creditori concorsuali e degli atti pregiudizievoli agli stessi, mentre per l'imprenditore in bonis essa ha rilievo solo ad effetti probatori. L'irrilevanza delle dimensioni dell'impresa sociale e del suo carattere commerciale od artigiano, ai fini del reato di bancarotta semplice, e` conseguenza di un bilanciamento di interessi tra gestione sociale e natura artigianale che implica la soluzione di problemi socio-economici e giuridico-formali, i quali non possono essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento, perche` dipendono dalla prevalenza che si dia alla natura artigianale o alla gestione sociale. - V. sent. nn. 110/1972, 93/1975.
Il diverso trattamento giuridico dell'insolvenza commerciale rispetto all'insolvenza civile, in relazione alle eventuali conseguenze penali previste solo per la prima, dipende da una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile dalla Corte. Il differente trattamento dell'imprenditore in bonis rispetto a quello fallito, in riferimento alla omissione delle scritture contabili e` giustificato per la mancanza di identita` di situazione giuridica dei due soggetti, in quanto per l'imprenditore fallito la tenuta della contabilita` ha la funzione di individuazione dei beni compresi nella massa fallimentare, di identificazione dei creditori concorsuali e degli atti pregiudizievoli agli stessi, mentre per l'imprenditore in bonis essa ha rilievo solo ad effetti probatori. L'irrilevanza delle dimensioni dell'impresa sociale e del suo carattere commerciale od artigiano, ai fini del reato di bancarotta semplice, e` conseguenza di un bilanciamento di interessi tra gestione sociale e natura artigianale che implica la soluzione di problemi socio-economici e giuridico-formali, i quali non possono essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento, perche` dipendono dalla prevalenza che si dia alla natura artigianale o alla gestione sociale. - V. sent. nn. 110/1972, 93/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte