Sentenza 146/1982 (ECLI:IT:COST:1982:146)
Massima numero 11437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  08/07/1982;  Decisione del  08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 146/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - OMISSIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO ASSUNTA QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO ANZICHE' COME CONDIZIONI DI PUNIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La configurazione della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato di bancarotta semplice, (fattispecie: omessa tenuta delle scritture contabili), anziche` come condizione di punibilita`, non viola il principio di uguaglianza ne` quello della personalita` della responsabilita` penale. Infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento e` pronunciata dal tribunale anche d'ufficio, per cui e` da escludere che la realizzazione della fattispecie penale dipenda dal fatto dei creditori in relazione alla presentazione della istanza di fallimento e all'epoca della conseguente dichiarazione di fallimento. Inoltre, non e` possibile dall'operare di una causa di estinzione del reato quale l'amnistia argomentare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato stesso. Il favore, poi, riservato dal legislatore al fallito premorto rispetto al fallito in vita si spiega facilmente considerando che la responsabilita` penale si estingue con la morte del reo, al contrario della responsabilita` patrimoniale, che entro i limiti segnati dall'art. 11 legge fallimentare, giustifica il fallimento del debitore defunto. Infine, l'esperibilita`, ai sensi dell'art. 238 l.f., dell'azione penale da parte del p.m. prima della dichiarazione di fallimento contro il debitore reo di omessa tenuta delle scritture contabili si spiega col carattere cautelare dell'azione stessa che puo` essere esercitata solo quando preesista o sia contemporaneamente presentata domanda di fallimento e concorrano gravi motivi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 217, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte