Ordinanza 147/1982 (ECLI:IT:COST:1982:147)
Massima numero 14550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  08/07/1982;  Decisione del  08/07/1982
Deposito del 27/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 147/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - PREVISIONE ESPRESSA DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL SOLO CONDUCENTE DEL VEICOLO - IMPLICITA ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLI RELATIVI AL CONTENUTO ED ALLE FINALITA' DELLA PENA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE IN PARTE NON FONDATE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonche' del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilita' penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione e' stata gia' dichiarata non fondata e piu' volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come gia' precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'e' da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte