Sentenza 148/1982 (ECLI:IT:COST:1982:148)
Massima numero 9404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  09/07/1982;  Decisione del  09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9405


Titolo
SENT. 148/82 A. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO ATTO EMANATO DA ENTE PUBBLICO - TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE ALL'ENTE PUBBLICO DELLA FACOLTA' SPETTANTE AL CONTROINTERESSATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nel procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la posizione dell'autorita` resistente e` diversa a seconda che l'atto, contro il quale e` rivolto il ricorso, provenga da un organo dello Stato o di altro ente pubblico. Infatti, mentre l'autorita` statale, per i poteri istruttori e decisionali ad essa riconosciuti, si pone in posizione di preminenza di fronte al ricorrente ed ai controinteressati, l'ente pubblico, invece, assume la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere, ne` di influire, piu` di quanto sia dato alle altre parti, sulla decisione. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facolta` di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato. - sulla estensione ai controinteressati della facolta` di adire la tutela giurisdizionale cfr. S. n. 1/1964. - sul principio dell'alternativita` cfr. S. n. 78/1966. - sulla natura del ricorso e sul procedimento cfr. S. n. 13/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte