Sentenza 148/1982 (ECLI:IT:COST:1982:148)
Massima numero 9405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/07/1982; Decisione del
09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9404
Titolo
SENT. 148/82 B. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO ATTO EMANATO DA ENTE PUBBLICO - POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO STRAORDINARIO OPERANTE PER I SOLI CONTROINTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.
SENT. 148/82 B. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO ATTO EMANATO DA ENTE PUBBLICO - POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO STRAORDINARIO OPERANTE PER I SOLI CONTROINTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.
Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per effetto del mancato esercizio della facolta` di scelta prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per effetto del mancato esercizio della facolta` di scelta prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27