Sentenza 149/1982 (ECLI:IT:COST:1982:149)
Massima numero 10002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  09/07/1982;  Decisione del  09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/82. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE - POTERE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI STABILIRE SANZIONI - ATTIVITA' SOGGETTIVAMENTE ED OGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVIA - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere attribuito al Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro dall'art. 13, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) di determinare con ordinanza motivata la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungerne il pagamento, salva la facolta` dell'interessato di ricorrere al Pretore, concerne l'irrogazione di sanzioni amministrative a coronamento di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale, assimilabile a procedimento previsto per le contravvenzioni depenalizzate. Trattandosi di attivita` oggettivamente e soggettivamente amministrativa, e` da escludere il contrasto con gli artt. 102, primo comma e 25, primo comma, Cost.. - cfr. S. n. 60/1979

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte