Sentenza 151/1982 (ECLI:IT:COST:1982:151)
Massima numero 9883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
09/07/1982; Decisione del
09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/82 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE - LIMITI DI REDDITO DEL FAMILIARE ASSISTITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/82 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE - LIMITI DI REDDITO DEL FAMILIARE ASSISTITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La fissazione di una quantita` minima di reddito che escluda la capacita` contributiva del soggetto percettore, ovvero sia tale da far ritenere sul piano fiscale il soggetto medesimo vivente a carico di un altro, cosi` da consentire la detraibilita` in una data misura, degli oneri sopportati da quest'ultimo, rientra nella discrezionalita` del legislatore; la fissazione di un limite quantitativo, ai fini considerati, qualifica, di per se`, in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).
La fissazione di una quantita` minima di reddito che escluda la capacita` contributiva del soggetto percettore, ovvero sia tale da far ritenere sul piano fiscale il soggetto medesimo vivente a carico di un altro, cosi` da consentire la detraibilita` in una data misura, degli oneri sopportati da quest'ultimo, rientra nella discrezionalita` del legislatore; la fissazione di un limite quantitativo, ai fini considerati, qualifica, di per se`, in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte