Sentenza 152/1982 (ECLI:IT:COST:1982:152)
Massima numero 11565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/07/1982; Decisione del
09/07/1982
Deposito del 29/07/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 152/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) LAVORO A DOMICILIO - IMPUGNATIVA DELL'INTERA LEGGE PER DIFFORMITA' DEI TESTI APPROVATI DALLE DUE CAMERE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 152/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) LAVORO A DOMICILIO - IMPUGNATIVA DELL'INTERA LEGGE PER DIFFORMITA' DEI TESTI APPROVATI DALLE DUE CAMERE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge, censurata nel suo complesso per difformita` dei testi di un singolo articolo approvati dalle due Camere non e` necessariamente radicalmente inesistente (e quindi non sindacabile dalla Corte). Nella specie la legge impugnata riveste pur sempre le caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto legislativo; e non si puo` non tener conto della circostanza che sulla generalita` se non sulla totalita` delle disposizioni di essa si e` verificata indubbiamente una piena convergenza delle volonta` dei due rami del Parlamento. Inoltre, per il principio di conservazione degli atti giuridici, l'invocato annullamento, nonostante che l'impugnativa riguardi l'intera legge, non puo`, in ipotesi incidere altro che nella parte specificamente viziata. Ma tale parte e` stata novata per effetto di legge successiva sicche` se la questione fosse a questa circoscritta dovrebbe considerarsi inammissibile. E d'altra parte la legge sopravvenuta, confermando e modificando o sostituendo la parte suddetta offre argomento per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia sia stata implicitamente mantenuta ferma dal piu` recente intervento legislativo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, 73 Cost.). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
La legge, censurata nel suo complesso per difformita` dei testi di un singolo articolo approvati dalle due Camere non e` necessariamente radicalmente inesistente (e quindi non sindacabile dalla Corte). Nella specie la legge impugnata riveste pur sempre le caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto legislativo; e non si puo` non tener conto della circostanza che sulla generalita` se non sulla totalita` delle disposizioni di essa si e` verificata indubbiamente una piena convergenza delle volonta` dei due rami del Parlamento. Inoltre, per il principio di conservazione degli atti giuridici, l'invocato annullamento, nonostante che l'impugnativa riguardi l'intera legge, non puo`, in ipotesi incidere altro che nella parte specificamente viziata. Ma tale parte e` stata novata per effetto di legge successiva sicche` se la questione fosse a questa circoscritta dovrebbe considerarsi inammissibile. E d'altra parte la legge sopravvenuta, confermando e modificando o sostituendo la parte suddetta offre argomento per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia sia stata implicitamente mantenuta ferma dal piu` recente intervento legislativo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, 73 Cost.). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte